ART. 1
(Denominazione e Sede)
È costituito, nel rispetto del D.lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: ‘L’Associazione METE – APS’, assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
La denominazione “Associazione di Promozione Sociale” e l’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo. L’Associazione ha sede legale in via Ruggero Loria, 13 – Cap 90142 Palermo (PA). Il trasferimento della sede legale nello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti. L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello Statuto)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello Statuto)
Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione si propone di:
- Far osservare e tutelare la promozione e protezione dei Diritti Umani in Italia ed all’estero, così come sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, e dai successivi strumenti normativi di carattere nazionale ed internazionale. Promuovere mediazione socio-culturale tra i popoli, l’affermazione dei principi civili, educativi, democratici e liberali di ciascun individuo e nella giustizia sociale, senza porre alcuna distinzione di genere;
- Fornire consapevolezza ed aiuto in casi di contrasto alla violenza e di educazione al sentimento, allontanando aberrazioni digitali, come il sexting;
- Promuovere unioni sentimentali (le quali non devono avvenire per costrizione) per contrastare i matrimoni precoci, forzati e temporanei. L’azione sarà rivolta sia ai minori sia alle adulte, attraverso le due Comunità Internazionali: “Sono Bambina, Non Una Sposa” e “Women Not Brides”;
- Tutela delle spose bambine, e di chi è vittima dei matrimoni precoci, forzati e temporanei;
- Costituirsi Parte Civile nei procedimenti di stretto interesse e correlati all’attività svolta per la tutela dei minori e/o giovani spose, e delle donne vittime di violenza;
- Documentare e raccontare, attraverso ogni strumento la realtà, realizzando reportage fotografici, dossier, video, book, mostre, convegni, festival, analisi socio-culturali ed economiche, monitoraggi, rendez-vous, ricerca ed analisi sul campo;
- Pubblicazioni dei risultati delle nostre indagini, e ricerche al fine di divulgare conoscenza sui fenomeni sopra descritti.
L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, comma 1, del D. Lgs.117/17:
a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
c) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
f) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
g) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
h) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
i) Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
l) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
m) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
n) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
o) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
p) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, educativi, di sensibilizzazione, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
q) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità’ organizzata.
La/e attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall’Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
- Produzione di arti visive, per la promozione di campagne di responsabilità sociale, di sensibilizzazione e socio-culturali; dialogo istituzionale (locale, nazionale, internazionale); valorizzazione del territorio; formazione e ricerca; visibilità mediatica;
- Progettualità nel mondo della Danza, quale espressione di libertà, di unione ed inclusione attraverso il movimento, i gesti, gli sguardi, costumi e passi che accompagnano alla vita;
- Favorire lo sviluppo socio-culturale e territoriale, ricerca ed istruzione, sviluppo Leadership, clinico-oncologico, comunicazione visuale, audiovisivo, migrazione, teatro e sport dilettantistico;
- Attivare laboratori di arteterapia dedicati ai bambini ed alle bambine affetti da autismo e/o patologie correlate, con l’obiettivo di stimolare la personalità dei bambini attraverso l’arteterapia;
- Promuovere la cultura dei Diritti Umani Nazionali ed Internazionali in ambito giuridico, sanitario, di istruzione ed attività di advocacy;
- Promuovere l’affermazione della Cultura di Pace attraverso: incontri nelle scuole, conferenze, teatro, mostre, pubblicazioni, audiovisivo, danza, seminari, ricerca e formazione, reportage fotografici, concerti, festival e convegni scientifici;
- Implementare la Cultura del Corporate Social Responsability;
- Ideare e Realizzare Laboratori Arteterapia;
- Ideare e Realizzare Laboratori Danzaterapia;
- Ideare e Realizzare Laboratori Arti Visive (Foto e Video);
- Ideare e Realizzare Formazione per Produrre Foto, Video e Testi;
- Ideare e Realizzare Feste volte all’Inclusione Sociale;
- Ideare e Realizzare percorsi incentrati sugli interventi assistiti con gli animali.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all’Associazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno. L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 7
(Diritti e doveri degli Associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
- Eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore;
e il dovere di:
- Rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
ART. 8
(Volontario e Attività di Volontariato)
ll volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 9
(Perdita della Qualifica di Associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 10
(Gli Organi Sociali)
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
ART. 11
(L’Assemblea)
L’Assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza, dal Vicepresidente, o persona nominata a Presidente dai convenuti all’assemblea stessa. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) Che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea:
- Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull’esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
(Assemblea Ordinaria)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14
(Assemblea Straordinaria)
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 15
(Organo di Amministrazione)
L’Organo di Amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L’organo di amministrazione è composto da numero 3 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati. L’Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione. La convocazione delle riunioni dell’Organo, contenente l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Le riunioni dell’Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) Che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- Amministra l’Associazione;
- Attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- E’ responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
- Disciplina l’ammissione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente dell’Associazione è il Presidente dell’Organo di Amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.
ART. 16
(Il Presidente)
Il Presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
(Organo di Controllo)
L’Organo di Controllo è nominato dall’Assemblea nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Esso è monocratico ed è composto da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’Organo di Controllo:
- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18
(Organo di Revisione Legale dei Conti)
È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell’apposito registro. Qualora i componenti dell’Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito Registro, l’Assemblea affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.
Art. 19
(Libri Sociali)
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) Il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’Organo competente
ART. 20
(Patrimonio e Risorse Economiche)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
ART. 21
(I Beni)
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 22
(Divieto di Distribuzione degli Utili)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
ART. 23
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
ART. 24
(Bilancio Sociale)
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli Organi Sociali competenti, l’Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’Associazione.
ART. 26
(Personale Retribuito)
L’Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione. Chi presta la propria competenza e professionalità, seppur con incarichi sociali, all’interno dell’Associazione può un ricevere un compenso.
ART. 27
(Responsabilità ed Assicurazione dei Volontari)
I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
(Responsabilità dell’Associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ART. 29
(Assicurazione dell’Associazione)
L’Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del Patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
ART. 31
(Disposizioni Finali)
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di associazioni di promozione sociale di cui, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.