L’Aula ha infatti approvato un emendamento di Mara Carfagna, in base al quale «chiunque induce taluno a contrarre matrimonio o unione civile mediante violenza, minaccia, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi è punito con la reclusione da uno a cinque anni». La norma prevede che il delitto sia punibile «anche se è commesso all’estero in danno di un cittadino o di uno straniero legalmente residente in Italia al momento del fatto». Inoltre, il reato si applica anche a «chiunque con artifizi e raggiri, violenza o minaccia ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi induce taluno a recarsi all’estero allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio o unione civile, anche se il matrimonio o l’unione civile non è contratto». La pena è, inoltre, aumentata con la reclusione da due a sei anni in caso di induzione al matrimonio di persona minorenne, ed aggravata della metà se la condotta è messa in atto «in danno di una persona che, al momento del fatto, non ha compiuto 14 anni; dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza».